Il D.L. 162/2019, all’articolo 10, comma 1, prevede la proroga di un anno dell’agevolazione fiscale (detrazione) che riguarda il verde di giardini, balconi, terrazzi, fioriere, piante e pozzi; prolungando quindi i tempi per il così detto bonus verde.

Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% della spesa sostenuta per la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L’agevolazione va suddivisa in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare, comprese le eventuali spese di progettazione e manutenzione. In pratica, significa che la detrazione massima è pari a 1.800 euro, divisi in dichiarazione dei redditi in dieci rate da 180 euro ciascuna.

La detrazione può riguardare anche il condominio, ogni unità immobiliare residenziale può infatti agevolare fino a 5mila euro di spesa (sono invece esclusi eventuali negozi o uffici al pianterreno, al pari delle aree verdi di edifici non residenziali). Un singolo proprietario di casa, inoltre, potrebbe “replicare” il bonus: una quota sul giardino condominiale e un’altra, ad esempio, sul giardino pensile di proprietà esclusiva.
Sono detraibili le opere di natura straordinaria che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o all’area interessata. Ad esempio, è detraibile la spesa per trasformare un cortile in giardino. Oppure la risistemazione integrale di un giardino con nuove aiuole, vialetti e recinzioni. Oppure ancora la realizzazione di fioriere fisse e l’allestimento di verde permanente di balconi e terrazzi, purché riferiti sempre a un intervento innovativo.

Se compresa in un intervento globale, può beneficiare dello sconto anche la fornitura di piante e arbusti, anche in vasi mobili (vasi che non sono agevolati se acquistati singolarmente).

Non è detraibile la “manutenzione ordinaria annuale” dei giardini, così come i lavori eseguiti in economia dal proprietario (cioè acquistando i materiali).

Sono ammessi al bonus anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.
In condominio, il bonus spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che tale quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Detto diversamente: per le spese pagate dall’amministratore ai fornitori nel 2020, i morosi avranno tempo di rimettersi in pari fino al 31 ottobre 2021 (termine di invio del modello Redditi) per non perdere la detrazione.

Per ottenere il bonus è necessario che le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono – ammessi quindi anche gli inquilini e i comodatari – l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. E che siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Vuol dire che i pagamenti possono avvenire con bonifico bancario o postale (non “parlante”, perché non si applica la ritenuta dell’8%), con carta di credito o debito (bancomat), o con assegno non trasferibile. Nel caso delle card, è bene ricordare che la data di pagamento non scatta il giorno dell’addebito della spesa sul conto, ma al momento dell’utilizzo della carta stessa.

Ogni spesa va affrontata solo a fronte di una fattura che citi la norma di riferimento del bonus e dimostri (ad esempio, nel caso di lavori su un giardino) che non si è trattato di manutenzione ordinaria (come la potatura). Fatture e copia dei pagamenti sono da conservare.
Se gli interventi sono realizzati su residenze adibite promiscuamente all’esercizio di arte o professione, o di attività commerciale, la detrazione viene ridotta della metà.

In caso di vendita dell’unità immobiliare su cui sono stati realizzati i lavori, la detrazione non usata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

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