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Nuovo Sportello Dosimetria Radon Puglia

Monitoriamo le esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente confinato come previsto dalla normativa vigente in materia di rilevamento del gas Radon. Il TERMINE ULTIMO PER L’AVVIO DELLE MISURAZIONI È stato fissato al 30.05.2020. ai sensi della legge Regionale 3 Novembre 2016 n. 30, modificata dall’art. 25 dalla Legge Regionale 36/2017 del 09/08/2017 (BURP n. 96 del 11/08/2017), prescrive la misura di Radon per tutti i luoghi accessibili al pubblico, indipendentemente dalla loro localizzazione, su tutto il territorio regionale

Per gli edifici strategici

di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.

Per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra

degli edifici diversi da quelli sopra specificati, e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.
La misura è effettuata

con strumentazione passiva tramite rivelatori a tracce nucleari del tipo CR-39 pronti all’uso: posizioneremo i dispositivi ad una altezza compresa fra circa 1 e 3 metri, in un’area lontana dalle fonti di calore e di ricambio d’aria. Verrà determinata come valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale.

Al termine delle attività di misura

sarà nostra cura predisporre la comunicazione da trasmettere entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità. Vedi provvedimenti Arpa Puglia – FAQ Radon – Legge Regionale n.30 del 3/11/16
Per maggiori informazioni sulle modalità e di svolgimento e preventivi contattateci S.A.I. CONSULTING Supporterà QUANTI VOGLIANO ADEGUARSI ALLA GIÀ MENZIONATA NORMATIVA, seguendo tutto l’iter di monitoraggio e FORNENDO LA relazione finale a completamento dell’INTERA PRATICA.

 

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