Il RADON é un gas nobile radioattivo naturale presente in natura, in piccole quantità, nel suolo e nelle rocce. Non ha colore, né sapore, né odore ed emerge dal terreno arrivando ad un’altezza di circa 80 cm, esponendo a maggiori rischi bambini, persone costrette a letto ed anche animali domestici.

Ogni anno, in Italia il radon miete, in media, 3.200 vittime. È la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo. Inalando il gas radon inseriamo all’interno del nostro organismo degli specifici metaboliti.  Si tratta di un gas radioattivo che quando comincia a decadere emana delle radiazioni. Le più note sono le radiazioni alfa che vanno a colpire soprattutto le cellule dei bronchioli e degli alveoli polmonari, modificandone il dna e creando l’insorgenza di cancro al polmone.

Secondo recenti studi dell’Istituto Superiore di Sanità, il 10 per cento dei circa 31 mila casi di tumore ai polmoni che si registrano ogni anno in Italia sarebbero attribuibili proprio al radon.

I capannoni industriali allocati nelle periferie, le abitazioni al piano terra, le case di campagna, i luoghi disabitati sono potenzialmente i posti più pericolosi e e indipendentemente dal sospetto della presenza di radon, sarebbe buona abitudine aprire le finestre 4-5 volte al giorno per cinque minuti in tutti gli ambienti chiusi, dalle case agli uffici. Questo semplice gesto abbassa i livelli di tutti gli agenti inquinati indoor, radon compreso.

Le attività di monitoraggio del gas Radon sono disciplinate dal D. Lgs. 230/95 e s.m. (D. Lgs 241/2000 e D. Lgs 257/2001). I predetti decreti invitano ogni regione a disciplinare sul proprio territorio le attività necessarie per tutelarsi dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti generate dal gas radioattivo di origine naturale (c.d. Radon). Con la Legge Regionale n.30 del 30.11.2016 la Regione Puglia è stata una delle prime a regolamentare le predette attività.

Si ricorda che le attività commerciali site al piano terra hanno l’obbligo di adeguarsi alla predetta normativa altrimenti incorreranno in gravi sanzioni. Il D.Lgs.241/2000, infatti, prevede l’arresto sino a tre mesi o l’ammenda da 2.582 euro a 10.329 euro per coloro che non risultino a norma (ex. art. 142-bis del D.Lgs 241/00). Mentre la Legge Regionale n. 31 del 4.11.2016 prevede la SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITÀ  nel caso di mancata trasmissione delle misurazioni al comune interessato e all’ARPA Puglia da parte dell’interessato. (ex. art. 3 comma 2).

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