Il 3 Gennaio 2023 è stato pubblicato il nuovo Decreto Legislativo 203/2022, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 Luglio 2020, n. 101 per la protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il Decreto si è reso necessario a seguito di osservazioni effettuate dalla Commissione Europea che dovevano essere recepite ma anche per risolvere elementi di criticità emersi nella prima fase di attuazione della norma e per apportare correzioni a refusi ed errori presenti nella stesura.

Il Decreto Legislativo 203/2022 è entrato in vigore il 18 gennaio 2023.

Indicazioni operative

Tra le novità riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro, con obblighi a carico del Datore di Lavoro e di altre figure della sicurezza, evidenziamo:

  • quella riportata dall’art. 22 secondo il quale i datori di lavoro devono trasmettere all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti;
  • quella riportata dall’art. 23 secondo il quale i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento non più ogni tre anni bensì almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. Tale formazione integra quella prevista dall’art. 37, c. 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
  • quella riportata dall’art. 24 secondo il quale il datore di lavoro deve garantire la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico in materia di radioprotezione dei lavoratori con periodicità non più triennale, bensì almeno quinquennale. Tale formazione integra quella prevista dall’art. 37, c. 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

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