In uno studio associato di professionisti vige l’obbligo di applicare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro? 

Per dare una risposta al quesito formulato dobbiamo fare riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e nel caso in esame in particolare a quelle contenute nell’articolo 2 del Decreto stesso riportante le definizioni e nell’articolo 21 contenente le disposizioni riguardanti i lavoratori autonomi.

Secondo l’articolo 2, comma 1, lett. a) di tale D. Lgs. è definito lavoratore la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile…”. 

Secondo la successiva lettera b) del medesimo articolo 2 del D. Lgs. n. 81/2008 è definito come datore di lavoro il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Con il comma 11 dell’articolo 3, inoltre, il legislatore ha inteso, per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, limitare l’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alle sole disposizioni di cui all’art. 21 e 26 dello stesso decreto legislativo. 

Con il D. Lgs. n. 81/2008, quindi, le figure del lavoratore e del datore di lavoro sono state viste in una nuova veste rispetto alle precedenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e più precisamente il primo come un prestatore di lavoro che opera per conto del secondo che è il gestore di una generale organizzazione di lavoro in quanto è in possesso del potere direttivo, decisionale e di spesa.

Per fare chiarezza sugli adempimenti e sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli studi professionali, era intervenuta già a ottobre 2010 la “Commissione Sicurezza del Consiglio Nazionale Periti Industriali e dei periti industriali laureati ( CNPI)” con sede presso il Ministero della Giustizia, mediante l’emissione delle “Linee Guida per la verifica degli adempimenti di sicurezza negli studi professionali in osservanza al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.“.
Il documento si applica a tutte le tipologie di studi professionali e affronta in modo trasversale e omogeneo gli obblighi ascrivibili ai titolari degli studi, le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e le relative responsabilità nonché gli strumenti per una adeguata e conforme valutazione dei rischi di categoria. A titolo meramente esplicativo ma non esaustivo, fanno parte di questo settore: studi di commercialisti, avvocati, amministratori di condominio, ingegneri e studi di consulenza progettuale, notai, periti industriali, geometri.

Le Linee Guida del 2010 sono applicabili a condizione che siano rispettati alcuni requisiti e sono comunque state oggetto di revisione in occasione di alcuni provvedimenti normativi emessi successivamente al 2010, quali per esempio il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate, e la legge di conversione n. 98/2013 che consente l’adozione di un modello ministeriale ai sensi dell’art 29 del Testo Unico per alcune tipologie di aziende definite a basso rischio infortunistico, tra le quali potrebbero rientrare gli studi professionali.

Le condizioni di applicabilità del provvedimento sono le seguenti:

  • presenza di almeno un lavoratore, sebbene tutti i lavoratori debbano essere tutelati (quindi anche i praticanti, i tirocinanti, i titolari di cooperative, ecc.). I lavoratori computabili sono, a titolo esemplificativo, i soci dello studio associato, gli apprendisti, ecc.;
  • numero di lavoratori non sia superiore alle dieci unità;
  • attività non soggetta a C.P.I. dovuto, ad esempio, alla presenza di archivi cartacei”;
  • rischi a cui sono esposti i lavoratori: unicamente quelli derivanti dallo svolgimento di attività di tipo tecnico-amministrativo, in assenza, quindi, di esposizione ad agenti chimici, biologici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, atmosfere esplosive, campi elettromagnetici, uso di macchine utensili, ecc.

A condizione quindi che i requisiti appena citati siano rispettati, gli studi professionali possono avvalersi delle Linee Guida e applicare le procedure standardizzate per effettuare la Valutazione dei Rischi. Il documento propone un valido approccio per la valutazione dei rischi, utilizzando procedure standardizzate che aiutano gli addetti ai lavori nell’identificazione dei rischi aziendali.

Le procedure non sono ottimizzate tuttavia, come è facilmente intuibile, per essere applicate a qualsiasi tipologia di attività professionale, ma possono fungere da spunto iniziale come promemoria per la valutazione del rischio da esposizione a videoterminalielettrico, da Stress Lavoro Correlato, da esposizione a sorgenti rumorose o a fattori microclimatici ambientali.
Sono tutte tipologie di rischio riscontrabili all’interno di un ambiente dove si pratichi prevalentemente attività di ufficio, e quindi applicabili alla maggior parte degli studi professionali oggetto di questo approfondimento. Occorre tuttavia precisare che per alcune particolari tipologie di studi professionali risulta obbligatorio effettuare una valutazione più dettagliata e approfondita se, per esempio, vi sono situazioni che espongono i lavoratori a rischi tipici di un cantiere (si pensi al caso di progettisti, geometri o ingegneri che effettuano sovente attività di supervisione diretta del cantiere edile).

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