Per stimare i rischi e stabilire misure di prevenzione per le attività svolte nei cantieri, si redigono due documenti: il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento(PSC).

La norma a cui si fa riferimento è il TITOLO IV del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08, che determina gli specifici obblighi e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme da parte dei responsabili dell’attività.

Il cantiere è tra i luoghi di lavoro con maggiore percentuale di incidenti e infortuni: ecco perché il Piano Operativo di Sicurezza e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento integrano l’attività di diversi professionisti per elaborare le procedure più adatte a salvaguardia dei lavoratori impiegati nel settore.

Per comprendere meglio la portata dei documenti, si specificano di seguito le differenze.

A) Il POS viene definito dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008 come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a)” e rappresenta la certificazione fondamentale per la gestione dell’attività lavorativa sui cantieri.

E’ il Datore di Lavoro che redige il POS, ovvero il titolare dell’impresa che si occupa dei lavori, senza distinzione tra impresa esecutrice o, eventualmente, subappaltatrice.

Il Piano Operativo di Sicurezza contiene:

  • valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa;
  • attività specifica e singole lavorazioni;
  • descrizione delle attività di cantiere, organizzazione e turni;
  • elenco di eventuali ponteggi, opere provvisionali importanti, sostanze pericolose;
  • misure di prevenzione e protezione da adottare per contenere o eliminare il rischio;
  • organizzazione della sicurezza globale dell’impresa circa le lavorazioni, le macchine e le attrezzature;
  • organigramma della sicurezza;
  • eventuali procedure richieste dal PSC (piano di sicurezza e coordinamento).

A seconda dei soggetti coinvolti, si distinguono diversi step per la presentazione del piano operativo:

1. per il committente: in caso di appalti, trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. Prima che questi inizino, poi, trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

2. per le ditte esecutrici: almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori, il datore di lavoro deve consegnare il piano operativo all’impresa affidataria e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) che verifica l’idoneità o meno del documento e, qualora lo accetti, si occupa di mettere in atto le direttive in esso inserite;

3. per le ditte subappaltatrici: almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere, il datore di lavoro dell’impresa affidataria consegna il documento al titolare dell’impresa che subappalta, il quale si rivolgerà al Coordinatore per l’esecuzione, come prima descritto.

B) Il PSC è costituito da una relazione tecnica che delinea le varie fasi operative del lavoro, individuando le situazioni più a rischio e prevedendo azioni concrete (correlate alla complessità dell’opera) per la messa in sicurezza del cantiere specifico; tale documento deve essere allegato al contratto di appalto.

Per il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono coinvolte due figure incaricate:

 – Coordinatore dei lavori in fase di progettazione (CSP) che redige il piano di sicurezza;
 – Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione (CSE) che valuta il piano di sicurezza, può richiedere eventuali integrazioni e verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

È responsabilità del titolare dell’impresa assicurare che le disposizioni indicate nel PSC vengano attuate in maniera puntuale e precisa e che il piano sia distribuito al RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e a tutte le figure coinvolte nella sicurezza del cantiere (responsabile dei lavori e coordinatori).

I contenuti minimi da includere nel PSC sono definiti nell’ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008, e comprendono:

1. descrizione dell’opera e del cantiere e indicazioni della collocazione geografica;
2. riferimenti dei responsabili per la sicurezza in cantiere;
3. relazione analitica di valutazione dei rischi, con particolare riferimento ai lavori che espongono i lavoratori a rischi particolari (elencati nell’ALLEGATO XI del D.Lgs. 81/2008), con misure e procedure preventive e protettive (compresi i dispositivi individuali);
4. misure di coordinamento collettivo (allestimento, uso di attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva, servizio di pronto soccorso etc.);
5. durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza.

La redazione del PSC è esclusa in caso di lavori la cui esecuzione è immediata e necessaria per la risoluzione di situazioni di emergenza.

La principale differenza tra POS e PSC è determinata dalle circostanze in cui si richiedono tali documenti:

 – il POS serve a qualsiasi impresa che voglia aprire un cantiere di lavoro;

 – il PSC è obbligatorio quando nei cantieri sono presenti più imprese che lavorano insieme (sia per lavori pubblici che privati), oppure quando si tratta di un’unica azienda affidataria che si avvale di altre imprese per l’esecuzione (e, comunque, ha una presenza di lavoratori per giorno di lavoro superiore a 200).

Inoltre, se da un lato POS e PSC contengono entrambi la valutazione dei rischi e le relative procedure risolutive o di miglioramento della sicurezza sul lavoro, dall’altro il Piano di Sicurezza e Coordinamento presta però particolare attenzione anche ai rischi che non derivano direttamente dalle attività svolte, come la presenza di linee aeree o condutture sotterranee o di veicoli circolanti nell’area di cantiere.

Le sanzioni possono essere onerose o implicare anche provvedimenti penali:

– per mancata o incompleta elaborazione del POS, il datore di lavoro può subire una pena detentiva fino a 8 mesi e una sanzione da 3.000€ a 15.000€, e la trasformazione dei contratti aziendali in tempo indeterminato;

– per irregolarità o inadempienze del PSC, rispondono tutte le figure coinvolte (committente, responsabile dei lavori e coordinatori) con l’arresto da 3 a 6 mesi e un’ammenda che può andare da 2.500€ a 12.000€ a seconda dell’entità.

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