Il 21 settembre 2021 la Gazzetta Ufficiale n. 226 ha pubblicato il decreto legge n. 127 del 21/9/2021;
L’obbligo del green pass per tutti è previsto dal prossimo 15 ottobre, in cui tutti i lavoratori, per poter accedere nei luoghi in cui svolge l’attività lavorativa, devono essere in possesso della certificazione verde, (Green Pass).
Dal 15 ottobre cosa cambia?
Dal 15 ottobre tutti i datori di lavoro, ivi compreso il settore della pesca, si dovranno organizzare per verificare al momento dell’accesso, al luogo di lavoro, che i propri dipendenti, siano in possesso ed esibiscano su richiesta la propria certificazione verde.
Con il decreto 127/2021 è stato eliminato, contrariamente a quanto previsto nella bozza, la sospensione dal lavoro nell’ipotesi in cui il lavoratore non sia in possesso della citata documentazione.
Cosa prevede il decreto legge n. 127 del 21/9/2021?
Ora è già previsto che qualora il lavoratore, risulti privo della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti, lo steso lavoratore è considerato assente ingiustificato.
Lo sarà fin quando non è in grado di presentare la predetta certificazione e comunque non oltre il prossimo 31 dicembre 2021, data in cui cesserà l’emergenza pandemica.
Il lavoratore avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma durante i giorni di assenza ingiustificata non gli sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato.
E’ rimasta tuttavia la disposizione che prevede per le sole imprese con meno di quindici dipendenti e dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la possibilità per il datore di lavoro di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella prevista dal contratto di lavoro, nel caso di sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
Queste sospensioni di giorni 10 sono rinnovabili per una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
I controlli e le sanzioni
Per quanto riguarda i controlli è specificato che spetta al datore di lavoro definire le modalità operative per la organizzazione delle verifiche, anche a campione, che dovranno essere espletate al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro individuando, con atto formale, i soggetti incaricati all’accertamento.
Per i lavoratori inadempienti, all’obbligo di accedere al luogo di lavoro senza il Green Pass, sono previste sanzioni da un minimo di 600 ad un massimo di 1.500 euro; i datori di lavoro inadempienti al controllo e verifica le sanzioni vanno da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro.
Comunque dovrebbero arrivare quanto prima le linee guida del governo, così da rendere omogenie l’organizzazione dell’intero servizio di prevenzione e controllo del COVID-19.
C’è solo da sperare che per il nostro settore, le modalità operative siano le più chiare e semplici possibili, salvaguardando pur sempre la sicurezza di tutti i lavoratori presenti a bordo.