Lo scorso 28 aprile la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha approvato nuove disposizioni per ristoranti e stabilimenti balneari ovvero “linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, che, tra i tanti settori, disciplinano anche le misure di prevenzione relative alla ristorazione ed ai ricevimenti per cerimonie (allo stato vietati ex art. 16, comma 2 DPCM del 2 marzo u.s.), nonché degli stabilimenti balneari.

Le novità di maggior rilievo per la ristorazione sono:

  • L’obbligo di adottare misure volte ad evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;
  • la disposizione dei tavoli, che si prevede la necessità di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso, estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio, e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto, a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione. Contrariamente a quanto diffuso nelle scorse settimane dagli organi di stampa, rimane, quindi, confermata la misura minima di distanziamento di 1 metro, estendibile a 2 metri solo nel caso in cui nel territorio in cui viene prestata l’attività imprenditoriale si verifichi un aggravamento della situazione pandemica;
  • per la consumazione al banco, e in generale per gli esercizi che non dispongono di posti a sedere, viene confermato l’obbligo di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, suscettibile di essere esteso anche in questo caso a 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio e a eccezione delle persone non sottoposte a obblighi di distanziamento (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
  • obbligo di mantenere aperte – salvo i casi in cui le condizioni metereologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano – porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni;
  • viene meno la previsione circa la possibilità di mettere a disposizione dei clienti riviste, quotidiani e materiale informativo (che invece veniva espressamente prevista nelle precedenti linee guida);
  • la necessità, per quel che riguarda i ricevimenti conseguenti alle cerimonie, che nei guardaroba gli indumenti e gli oggetti personali siano riposti in appositi sacchetti porta abiti.

Con riferimento agli stabilimenti balneari, non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla versione precedente delle linee guida, fatta eccezione per il profilo concernente il necessario distanziamento tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio) che passa da 1,5 metri a 1 metro. Rimane invariata, invece, la misura concernente il distanziamento tra gli ombrelloni, in relazione ai quali occorre assicurare una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

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