Una recente sentenza della Cassazione ( Corte di Cassazione Sezione IV – Sentenza n. 44168 del 30 ottobre 2019) ha richiamato un principio di diritto che ha riguardato l’infortunio occorso in uno stabilimento a un lavoratore presso una macchina adibita alla produzione della pasta.

La Suprema Corte ribadisce che, il datore di lavoro, in quanto il responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati. Ne discende che  risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità ‘CE’ o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità» è

Nello specifico, il lavoratore era rimasto infortunato per essere venuto in contatto con le parti in movimento del macchinario, dopo avere rimosso un carter di protezione risultato privo del regolare dispositivo di sicurezza, subendo così la sub-amputazione di un dito della mano destra. Né è stata accolta dai giudici la tesi difensiva della presenza del vizio “occulto” essendo la situazione di pericolo facilmente rilevabile per la mancanza del dispositivo di blocco del carter e avendo, una volta rimosso il carter, continuato a funzionare il motore di azionamento del macchinario.

A tal proposito, si ricorda che il legislatore prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del d.lgs. 81/08.
A questo gruppo di attrezzature appartengono ad esempio:

  • macchine, apparecchi, utensile o impianti di processo messi a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 21/09/1996;
  • macchine ordinarie da ufficio messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 31/12/1996;
  • apparecchi a pressione messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 30/05/2002;
  • trabattelli e scale, in quanto costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Queste attrezzature di lavoro non recano marcatura CE, sono prive di dichiarazione di conformità CE e, in molti casi, risultano carenti di supporti informativi per l’uso e la manutenzione.
Il datore di lavoro in questo caso deve corredare l’attrezzatura di apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.

È importante rilevare che la norma prevede che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE attesti, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08.

Per le macchine questa procedura di valutazione di conformità è declinata dall’art. 3 del d.lgs. 17/2010 e s.m.i..

Particolare trattazione meritano i trattori agricoli che risultano omologati seguendo la direttiva 2003/37/CE e il regolamento UE 167/2013 e non recano la marcatura CE. Queste attrezzature di lavoro, se omologate ai sensi della direttiva 2003/37/CE, dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2018, devono rispondere anche alla direttiva macchine (2006/42/CE) e recheranno marcatura CE. Un maggiore approfondimento richiedono i trattori su cingoli (vedere pagina dedicata ai trattori in questa stessa area tematica di Conoscere il rischio).

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