Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 “qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. Gli Organi di vigilanza territoriali (OVT) sono organi appunto dedicati alla vigilanza di irregolarità sul territorio come ad esempio relativamente ad ASL, ATS, ARPA, INAIL, INL.
A ricordare l’iter procedurale in materia di controlli e a fornire vere e proprie linee di indirizzo in materia di vigilanza sono le “Linee Guida per la vigilanza del mercato ‘Direttiva Macchine’” pubblicate nel mese di ottobre 2022 dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione VI – Normativa tecnica – Sicurezza e conformità dei prodotti.
L’obiettivo è quello di “sensibilizzare i soggetti segnalanti sull’attività in parola, anche al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni tramesse, nell’ottica di riorganizzazione e ottimizzazione dell’iter procedurale”. E dunque il documento fornisce agli Organi di vigilanza territoriali “indicazioni operative per l’espletamento delle proprie funzioni relativamente all’attività in parola, e fornisce un quadro sintetico dell’intero iter procedurale, nonché l’aggiornamento della specifica modulistica, necessaria alla trasmissione della segnalazione e delle relative note e istruzioni per la compilazione della stessa”.
Nel ricapitolare l’iter procedurale, il documento indica che in caso di esito positivo dell’analisi preliminare indicata sopra, il Ministero dello sviluppo economico “avvia la c.d. Indagine Tecnica Preliminare (ITP) con la quale chiede al fabbricante di:
- trasmettere le parti del fascicolo tecnico connesse ai RES segnalati, assicurandone la conformità all’originale, coevi con l’anno di fabbricazione della macchina oggetto di segnalazione (nonché eventuali aggiornamenti a seguito di successive modifiche) che devono, comunque, comprendere:
- il disegno complessivo della macchina, quotato, datato ed accompagnato, ove necessario, da una descrizione generale della macchina e dai disegni di dettaglio dei componenti interessati, corredati dalle note di calcolo e dai risultati dei test per la verifica della conformità delle macchine ai RES segnalati;
- la documentazione relativa alla valutazione dei rischi effettuata, corredata dall’elenco dei RES applicabili alla macchina e dalle misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati e ridurre i rischi;
- la certificazione di conformità rilasciata da un Organismo Notificato (esame CE del tipo), nel caso in cui la macchina sia compresa nell’elenco di cui all’Allegato IV;
- gli schemi dei circuiti di comando e le relative descrizioni di funzionamento;
- l’elenco delle norme armonizzate ed eventuali altre specifiche tecniche applicate;
- la dichiarazione CE di conformità e le istruzioni per l’uso, come previsto dalla Direttiva di prodotto applicabile;
- ogni eventuale altra documentazione ritenuta utile al caso di specie;
- trasmettere le proprie motivate controdeduzioni ovvero indicare le Azioni che intende adottare per la messa in conformità della macchina e di tutti gli esemplari della stessa immessi sul mercato nonché delle macchine similari caratterizzate dalla medesima gestione dei rischi segnalati;
- fornire l’elenco di tutte le macchine dello stesso modello immesse sul mercato”.
Nel caso poi che fabbricante, in merito all’ Indagine Tecnica Preliminare, dichiari di non avere più a disposizione il fascicolo tecnico di costruzione della macchina, “si possono manifestare due possibili scenari:
- nel caso in cui siano trascorsi più di dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie, in assenza della documentazione tecnica pertinente, non risulta possibile procedere all’accertamento tecnico dei RES segnalati e, pertanto, per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico la pratica viene archiviata e demandata all’OVT e al Coordinamento Tecnico Interregionale per gli adempimenti e le determinazioni di rispettiva competenza;
Nel caso in cui non siano trascorsi dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie, la mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente costituisce motivo per ritenere che la macchina sia non conforme alle disposizioni della Direttiva applicabile e, pertanto, si chiede al fabbricante di porre in essere le Azioni ritenute idonee a conformare la macchina ai RES accertati non conformi (cfr. Allegato VII, parte A, punto 3 della Direttiva 2006/42/CE ovvero Allegato V, punto 3, lett. b) della Direttiva 98/37/CE)”.
Per maggiori informazioni sull’argomento e ulteriori info contattare il numero 3775535947.