bonus di indennizzo per cessata attività


L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale e di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, è previsto dalla legge di Bilancio 2019, dal 1° gennaio 2019, è di nuovo possibile richiedere l’indennizzo per chiusura attività commerciale, da godersi fino alla pensione di vecchia, riconosciuto a commercianti, agenti e rappresentanti di commercio che cessano definitivamente l’attività.

La misura è da ritenersi strutturale

La misura quindi è da ritenersi strutturale poiché la Legge di Bilancio 2019 non prevede data di scadenza a prevedere il ritorno della misura per chi rottama la licenza commerciale è l’articolo 1, comma 283-284) della Legge n. 145/2018.

L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

L’aliquota contributiva è adeguata l’aliquota contributiva

L’aliquota contributiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (pari allo 0,09% n.d.r.), è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adeguata l’aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l’INPS non riconosce ulteriori prestazioni.

Possono beneficiare di questa misura di accompagnamento alla pensione di vecchiaia:

  • gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante;
  • i gestori di bar e ristoranti;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

I requisiti richiesti sono:

  • avere almeno 62 anni se uomini e 57 anni se donne;
  • essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella Gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS;
  • aver rottamato definitivamente la licenza e aver provveduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese.

L’indennizzo previsto dalla misura di cessazione:

La misura dell’indennizzo è pari al valore del trattamento minimo di pensione nel Fpld (Fondo pensione lavoratori dipendenti): 513 euro al mese nel 2019 per 13 mensilità, fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019).

2 thoughts on “Bonus di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

  1. Giulia ha detto:

    La circolare inps esclude tutti i commercianti che hanno chiuso prima del 01/01/2019. L’indenizzo commercianti da sempre rinnovato crea adesso degli esodati chi, pur pagando l’aliquota per finanziare l’indennizzo, ha chiuso l’attività nel biennio 2017/2018. Noi esclusi ci stiamo mobilitando.. se siete in questa situazione.. scrivete.

  2. giovanni luciani ha detto:

    La legge c’è, ma i decreti attuativi all’inps non sono ancora arrivati, le domande sono state tutte momentaneamente archiviate. Vi risulta tutto questo ???

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