Antincendio per Campeggi e Strutture ricettive all’Aperto

Lo scorso 13 luglio è entrato in vigore il DM 2 luglio 2019 che ha modificato il precedente DM 28 febbraio 2014, sostituendone integralmente l’allegato. Il decreto contiene la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Il decreto si applica principalmente a: tende da campeggio, aree roulottes e caravan, camper, case mobili, chalet e bungalows.  

La classificazione delle strutture è effettuata in base alla loro capacità:
– tipo 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (escluse dal nuovo decreto);
– tipo 2: strutture con capacità ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone;
– tipo 3: strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000 persone.  

Il provvedimento indica, inoltre, le distanze di sicurezza (dalla vegetazione, dall’accesso all’area ecc), le sistemazioni interne, le caratteristiche costruttive e i percorsi di emergenza a seconda della struttura.  

Le misure di sicurezza vengono distinte con riferimento ai seguenti aspetti: organizzazione generale; precauzioni; comunicazioni; allontanamento; contrasto.

Il responsabile dell’attività è tenuto a realizzare e a mantenere costantemente aggiornato l’insieme delle mappe di caratterizzazione antincendio dell’insediamento, che consentono di identificare e caratterizzare: contesto; accessibilità; viabilità interna; distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee; mappa dei comparti con codifica dei relativi scenari incidentali, indicazione delle zone di interdipendenza perimetrale e codifica dello scenario emergenziale di riferimento per l’insediamento punti di criticità specifica; dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio; zone di sicurezza relative interne ed esterne.
  Il responsabile dell’attività è anche tenuto a predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici e a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione.  

Infine, la norma specifica le procedure che deve contenere il piano di emergenza, ovvero:

– procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell’ordine di evacuazione;
– procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso;
– procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l’assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;
– procedure per l’esodo degli occupanti e azioni di facilitazione dell’esodo;
– procedure per assistere occupanti con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche necessità.

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