IL REGIME DE MINIMIS consiste nell’individuazione di agevolazioni economiche di piccola entità che possono essere concesse a imprese uniche in un determinato arco di tempo, senza violare le norme sulla concorrenza sul mercato.

Il de minimis individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro (fino al 2006 il limite era di 100.000 euro). Il massimale sale a 500.000 euro per gli aiuti riconosciuti alle imprese a titolo di compensazione per la fornitura di Servizi di interesse economico generale (SIEG).

Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Fanno eccezione gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. I contributi in regime de minimis su alcuni settori non possono essere concessi e per quelli ammissibili ci sono limiti differenti.

Per stabilire se un’impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti).

L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l’amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell’impresa.

Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione del de minimis gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell’acquacoltura e dell’industria carboniera.

REGOLAMENTO CE 1998/2006

Novità introdotte rispetto alla legislazione precedente

Il regolamento CE 1998/2006 ha introdotto un’importante novità per quanto riguarda il campo di applicazione del de minimis, rispetto alla precedente regolamentazione (Reg. CE 69/2001): dal 1° gennaio 2007 possono essere concessi aiuti in de minimis anche alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e dei trasporti.

Nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi è comunque escluso l’acquisto di veicoli ed è previsto un massimo di 100.000 euro per impresa beneficiaria in tre anni.

Il cumulo di un’agevolazione de minimis con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati, sullo stesso investimento, è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell’intervento dalle regole comunitarie pertinenti.

Nell’ambito del Recovery Plan approvato nel novembre 2008, per affrontare la situazione di crisi economica la Commissione europea ha deciso di innalzare la soglia massima di 200mila euro a 500mila euro nell’arco di un triennio.

La modifica temporanea del quadro di riferimento per gli aiuti di Stato, approvata con la Comunicazione della Commissione 2009/C 83/01,è stata recepita in Italia con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009.

REGOLAMENTO UE 1407/2013

La normativa successiva, il Regolamento Ue n. 1407 del 2013, ha mantenuto il massimale di 200mila euro per gli aiuti de minimis che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro e quello di 100mila euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, escludendo i settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e ammettendo invece nel campo di applicazione la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Ai fini dei massimali, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.

De minimis agricolo

REGOLAMENTO DELLA CE 1408/2018

Per quanto riguarda la produzione primaria di prodotti agricoli, il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il Regolamento della Commissione europea n. 1408/2013, che sostituisce il Regolamento n. 1535/2007, applicabile fine al 31 dicembre 2013.

Alla luce dell’esperienza maturata, la normativa innalza il massimale dell’aiuto concesso a un’impresa unica nell’arco di un triennio a 15mila euro e porta il limite nazionale all’1% della produzione annua, che nel caso dell’Italia vale 475.080.000 euro, contro i precedenti 320.505.000 euro.

Anche in questo caso gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro (al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri) e quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.

Impresa unica

Definizione di impresa unica

Comuni ai regolamenti per l’agricoltura e per gli altri settori sono la definizione di impresa e il concetto di impresa unica.

Ai fini delle norme in materia di concorrenza, si legge nei regolamenti, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Nello specifico si intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell’impresa richiedente l’incentivo:

  • a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Regolamento n. 360/2012 De minimis SIEG

Con il Regolamento n. 360/2012 si disciplina l’esenzione dall’applicazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato per interventi di sostegno finanziario riconosciuti ad una impresa a titolo di compensazione per la fornitura di Servizi di interesse economico generale (SIEG).

L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” che possono essere concessi a un’impresa che fornisce Servizi di interesse economico generale non deve superare i 500.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine UE. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l’importo complessivo dell’aiuto “de minimis” concesso a un’impresa per la fornitura di servizi di interesse economico generale superi la soglia di 500.000 euro, tale importo non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento, neppure per la frazione che non supera il massimale.

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