Il 17 maggio 2022 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto Aiuti 2022  che porta una novità in merito al credito d’imposta per la formazione 4.0 del personale dipendente.  Questa misura è stata introdotta per sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0. 

In breve le novità apportate nel decreto aiuti consistono:

  1. nell’incremento delle aliquote per il credito d’imposta sia per le Pmi che per le grandi imprese.
  2. ampliata la platea dei costi ammissibili ricomprendendo le spese dei formatori e dei servizi di consulenza connessi alla formazione, i costi di esercizio e le spese generali indirette.

Sul piano sistematico, il credito d’imposta formazione va inquadrato nell’ambito delle altre misure agevolative previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, volte ad accompagnare il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese: in tal senso, la disciplina agevolativa individua espressamente l’elenco delle materie o, più precisamente, delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il cui apprendimento o la cui implementazione devono costituire oggetto delle attività formative ai fini della loro ammissibilità al benefici.

Ma come funziona questa misura? Leggi di seguito

BENEFICIARI CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Anche gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata. Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).

INTERVENTI AMMISSIBILI

L’agevolazione può essere utilizzata per la formazione sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 i cui temi ammissibili sono: 

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti:

  • vendita e marketing;
  • informatica e tecniche;
  • tecnologie di produzione.

Non possono essere agevolate le  attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

AGEVOLAZIONE PRIMA DEL DECRETO AIUTI
  • Credito di imposta del 45% delle spese sostenute per le Micro e Piccole Imprese con un massimo di 300’000 euro;
  • Credito di imposta del 35% delle spese sostenute per le Medie Imprese con un massimo di 250’000 euro annui;
  • Credito di imposta del 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese con un massimo di 250’000 euro annui;
  • Credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati
AGEVOLAZIONE DOPO IL DECRETO AIUTI

Affinché si possa beneficiare delle nuove aliquote devono però verificarsi due condizioni:

  • le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
  • risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite con il decreto stesso.
  1. Credito di imposta del 70% delle spese sostenute per le Piccole Imprese con un massimo di 300’000 euro annui a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
  2. Credito di imposta del 40% delle spese sostenute per le Medie Imprese con un massimo di 250’000 euro annui a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
  3. Credito di imposta del 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese con un massimo di 250’000 euro annui;
  4. Credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati
SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 sono:

  1. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  2. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  3. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
  4. spese dei servizi di consulenza connessi alla formazione, i costi di esercizio e le spese generali indirette.

SCADENZA  

L’agevolazione è riferita alle spese sostenute nel corso del 2020 – 2021 – 2022

MODALITA’ APPLICATIVE

E’ necessaria una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Deve essere rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisione legale dei conti. Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

SOGGETTI ABILITATI ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 

Possono erogare la formazione “industria 4.0” i seguenti soggetti:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
  • Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate
  • Istituti tecnici superiori
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
  • Personale dipendente

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