In sede di conversione del D.L. n. 146/2021 una nuova misura introdotta riguarda gli obblighi di addestramento.

L’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 5, già prevede che l’addestramento debba avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha dunque integrato la disposizione specificando che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza”.

Trattasi di contenuti obbligatori dell’attività di addestramento che, contrariamente alle precedenti in materia di formazione, trovano immediata applicazione.

Così come trova immediata applicazione il nuovo obbligo secondo cui “gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Qui l’Ispettorato ha inteso chiarire che il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” riguarda le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè quelle svolte a partire dal 21 dicembre 2021.

Alla immediata operatività delle nuove disposizioni consegue dunque la necessità che, sin da subito, l’addestramento sia effettuato con modalità tali da prevedere una “prova pratica” e/o una “esercitazione applicata”.

Da ultimo l’Ispettorato chiarisce che non rileva ai fini sanzionatori il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato. Il rispetto di tale obbligo potrà essere comunque assicurato attraverso l’emanazione di una disposizione, quale potere rimesso al personale ispettivo per imporre, pena la comminazione di una specifica sanzione, un determinato comportamento al datore di lavoro.

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