DECRETO 3 FEBBRAIO: Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Innanzitutto per produzioni agroalimentari certificate si intendono quelle produzioni per le quali è previsto un sistema di controllo e certificazione ad opera di un organismo di controllo e certificazione incaricato dall’autorità competente.
ARTICOLI IN EVIDENZA DEL DECRETO:
Art. 1. Scopo e ambito di applicazione
- Il presente decreto ministeriale, di seguito solo decreto, disciplina le modalità di coordinamento delle autorità competenti in materia di vigilanza a norma dell’art. 33, lettera a) , del regolamento (UE) 2017/625, allo scopo di assicurare uniformità ed efficacia dell’attività di vigilanza su tutto il territorio nazionale.
Art. 3. Obiettivi dell’attività di vigilanza
- La vigilanza ha lo scopo di verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti normativi, organizzativi e gestionali previsti per il rilascio dell’autorizzazione a operare quali organismi di controllo e certificazione nonché di verificare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di controllo;
- Le autorità competenti verificano attraverso audit che non ci siano carenze di requisiti e carenze nell’operato degli organismi di controllo e certificazione e, se queste carenze si sono verificate, che siano stati adottati idonei correttivi;
- Nel rispetto dell’autonomia decisionale e degli ambiti territoriali e settoriali di competenza, le autorità competenti programmano, svolgono e monitorano l’attività di vigilanza assicurando il coordinamento e contribuiscono alla programmazione, allo svolgimento e al monitoraggio dell’attività di vigilanza partecipata;
- Gli obiettivi annuali stabiliti nel programma nazionale di vigilanza sono rimodulati in ragione di sopravvenute circostanze che ne impediscono il raggiungimento.
Art. 4 Composizione e compiti del Comitato nazionale di vigilanza
Il Comitato nazionale di vigilanza, istituito presso l’ICQRF, è composto dall’ispettore generale capo, con funzioni di presidente, dal direttore generale competente in materia di vigilanza, con funzioni di vicario; dal dirigente dell’ufficio competente in materia di vigilanza, da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma o da un suo sostituto, in assenza del titolare.