Sempre più spesso le aziende sentono il bisogno di dotarsi di sistemi di videosorveglianza per aumentare il grado di sicurezza dell’ambiente lavorativo, ma devono fare i conti con alcune attenzioni necessarie per il rispetto della privacy. Infatti, così come molte altre informazioni (nome e cognome, residenza, codice fiscale, numero di telefono, ecc), anche le immagini sono a tutti gli effetti dei dati personali e, come tali, sono soggette alla normativa della privacy. L’istanza di autorizzazione per la videosorveglianza permette di installare le telecamere di sicurezza rispettando le norme di legge previste.

L’autorizzazione per videosorveglianza sul luogo di lavoro è sempre obbligatoria per aziende e attività commerciali e, secondo quanto stabilito all’art. 4 della Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), impianti audiovisivi e altri strumenti, dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per:

 – esigenze organizzative e produttive
 – la sicurezza del lavoro
 – tutela del patrimonio aziendale.

Il 19 febbraio 2018 l’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n.5 contenente le nuove indicazioni operative sull’installazione e la corretta utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro e degli strumenti di controllo. Con questo provvedimento sono state introdotte numerose modifiche che riguardano la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi. Rispetto al passato, infatti, il personale ispettivo ordinario e amministrativo concentra l’attività valutativa sull’effettiva sussistenza delle finalità che legittimano la richiesta: vengono cioè esaminate le ragioni organizzative e produttive alla base della domanda oltre che quelle di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale. Solo in casi eccezionali e complessi può essere coinvolto anche il personale ispettivo tecnico.

In sintesi, queste le novità sostanziali:

  • Si può inquadrare direttamente il lavoratore qualora sussistano le finalità suddette;
  • NON è più necessario allegare la planimetria dei locali in quanto NON è più richiesta la posizione, l’angolo e il numero delle telecamere;
  • NON è più necessario il sistema con doppia chiave di accesso, fisica e logica, fermo restando che i dati relativi alle immagini registrate vanno conservati per almeno 6 mesi;
  • NON è più necessaria l’autorizzazione all’installazione delle telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze dell’azienda;
  • Si può attivare il riconoscimento biometrico.

Tutto ciò premesso, l’istanza di autorizzazione deve essere presentata in duplice copia – più due marche da bollo da € 16,00 – servendosi del modello unico di domanda che trovate qui e allegando una relazione del datore di lavoro sulle finalità per le quali viene richiesta.

Installare sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione può costare alle imprese un esborso economico considerevole e/o, nei casi più gravi, anche dei provvedimenti di tipo penale (come da sentenza della Cassazione n. 4331 del 30 gennaio 2014).

Le sanzioni prevedono come minimo multe da 154,00 a 1.549,00 euro o l’arresto da 15 giorni a un anno (salvo che il fatto non costituisca reato), ma in alcuni casi possono essere anche superiori a tali importi.

Possono scattare le sanzioni, inoltre, anche qualora vengano installate telecamere finte non autorizzate, al solo scopo dissuasivo.

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